Il superamento degli O.P.G.: una riforma possibile?
Osservazioni in margine alla deliberazione n. X/122 del 14 maggio 2013 della Regione Lombardia
1. La riforma in materia di ospedali psichiatrici giudiziari sembra aver fatto un piccolo passo in avanti, grazie ad una recente delibera della Giunta della regione Lombardia avente ad oggetto la approvazione del programma di utilizzo delle risorse destinate alla Regione Lombardia (…) per la realizzazione di strutture sanitarie extra-ospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell’art. 3-ter della d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, conv. in l. 17 febbraio 2012, n. 9 (Delibera X/122, 14 maggio 2013, consultabile cliccando su download documento in calce alla pagina).
Appare forse opportuno ripercorrere, seppur sinteticamente, i passaggi fondamentali di una riforma che, ad oggi, è rimasta per lo più lettera morta.
Il processo di superamento dell’attuale realtà sanzionatoria prevista dagli artt. 222 e 219 c.p. (ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e casa di cura e di custodia, di seguito o.p.g. e c.c.c.), ha preso formalmente avvio con il d.P.C.M. 1° Aprile 2008, volto a dare attuazione al d.lgs 22 giugno 1999 n. 230 relativo al “riordino della medicina penitenziaria”.
L’allegato C del citato d.P.C.M. prevedeva che la regionalizzazione, da realizzare entro il 2010, avvenisse in tre fasi: la prima fase doveva essere rappresentata dallo ‘snellimento‘ delle attuali strutture e ciò si sarebbe dovuto realizzare attraverso la dimissione dei soggetti la cui pericolosità fosse cessata o diminuita e il trasferimento in apposite sezioni attenuate degli istituti penitenziari dei soggetti ricoverati in o.p.g. per disturbo psichico sopravvenuto (art. 148 c.p.) o per accertamento di infermità psichica (art. 112 D.P.R. 230/2000).
La seconda fase avrebbe dovuto implicare la costituzione di macro-bacini, in modo tale che ognuno dei sei ospedali psichiatrici giudiziari diventasse il punto di riferimento per gli internati delle regioni limitrofe.
La terza fase, infine, avrebbe dovuto realizzare l’effettiva presa in carico, da parte dei servizi psichiatrici territoriali di ciascuno a regione, degli internati provenienti dal proprio territorio, valorizzando in tal modo la riabilitazione e il reinserimento nell’ambiente di appartenenza.
Il mancato ‘snellimento’ della popolazione degli o.p.g. è presumibilmente dovuta a diversi fattori. In primo luogo, all’inadeguatezza dei servizi psichiatrici territoriali (Dipartimenti di salute mentale, di cui si dirà tra poco).
In secondo luogo, alla mancata costituzione negli istituti penitenziari di quelle apposite “sezioni o reparti a custodia attenuata”, che avrebbero dovuto ospitare i soggetti ricoverati ex art. 148 c.p. o 112. D.P.R 230/2000.
2. Venendo ora alla seconda tappa della riforma, occorre fare riferimento alla previsione, contenuta nell’art. 3-ter d.l. 211/2011 (conv. in l. 17 febbraio 2012, n. 9), di un termine per il “definitivo superamento” degli o.p.g., fissato al 1° febbraio 2013. La previsione di un termine così vicino, seppur lodevole negli intenti, apparì immediatamente poco realistico. Secondo quanto stabilito dalla legge, le misure di sicurezza del ricovero in o.p.g. e c.c.c. a partire dal 31 marzo 2013 si sarebbero dovute eseguire “esclusivamente” nelle nuove strutture sanitarie disciplinate dalla legge de quo, da realizzarsi sulla base dei criteri attuativi contenuti in un decreto interministeriale da emanarsi entro il 31 marzo 2012 (e di fatto emanato il 1° ottobre 2012).
Peraltro, occorre osservare che, poco prima del 31 marzo 2013, il termine per la “chiusura” degli attuali o.p.g. è stato prorogato al 1° aprile 2014 con il d.l. 25 marzo 2013 n. 24 (conv. in l. 23 maggio 2013 n. 57).
3. Quanto al citato decreto attuativo del 1° ottobre 2012 (approvato dal Ministero della Salute di concerto con il ministero della Giustizia), esso si è ispirato ai tre criteri guida già previsti dall’art. 3-ter: a) esclusiva gestione sanitaria all’interno delle strutture; b) attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati; c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.
Per quanto riguardato, in particolare, il primo punto, ossia la caratterizzazione esclusivamente sanitaria, il decreto ha stabilito, da un lato, l’obbligo di attenersi in sostanza ai regolamenti ospedalieri (da ciò il divieto di fumare negli spazi interni; la dotazione di arredamenti idonei come, ad esempio, i materassi ignifughi; l’implementazione di protocolli relativi alle modalità di conservazione dei medicinali, ecc.); dall’altro, l’esclusione dall’organico delle nuove strutture degli agenti di polizia penitenziaria, che attualmente rappresentano la maggioranza degli operatori negli o.p.g., fatta eccezione per Castiglione delle Stiviere. Per effetto di questa disposizione, nelle nuove strutture lavorerà esclusivamente un’équipe multi-professionale di infermieri, operatori socio-sanitari, psichiatri, educatori e psicologi con una formazione specializzata: ciò, evidentemente, allo scopo di enfatizzare il ruolo della cura rispetto al controllo e alla custodia.
Un’ulteriore disposizione, contenuta nel decreto in esame, è poi costituita dall’individuazione di un limite dimensionale che le nuove strutture dovranno rispettare: esse, infatti, non potranno ospitare più di venti persone, al fine di garantire un programma di cura il più possibile individualizzato.
La Giunta della Regione Lombardia, con delibera n. X/122 del 14 maggio 2013, ha approvato tale programma di utilizzo delle risorse destinate alla Regione stessa per la costituzione delle nuove strutture sanitarie extra-ospedaliere deputate all’esecuzione delle misure di sicurezza ex artt. 219 e 222 c.p..
Nel definire le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla regione lombarda, la delibera in esame ha previsto la predisposizione di 240 posti letto da ottenere attraverso la riqualificazione di strutture già esistenti e la costruzione ex novo di una sola struttura. In particolare, nel provvedimento si prevede la costituzione di 12 residenze sanitarie, di 20 posti ciascuna, situate a Mariano Comense, Limbiate, Leno e Castiglione delle Stiviere (solo in quest’ultima sono previste 6 strutture per un totale di 120 posti letto), e che verranno gestite dalle relative Aziende Ospedaliere. Ognuna di esse accoglierà gli internati in base alla loro provenienza territoriale.
In secondo luogo, si prevede che l’organizzazione delle nuove strutture dovrà fondarsi sulla “diversificazione dei livelli di assistenza, dei profili di sicurezza e dell’offerta riabilitativa“. In questo senso si prevedono tre tipi di residenze: un primo tipo, ad “alta intensità terapeutico-riabilitativa e assistenziale”; un secondo tipo, ad “alta riabilitazione a media intensità assistenziale”; un terzo tipo, ad “alta riabilitazione a bassa intensità assistenziale”.
Le altre due tipologie di strutture saranno dedicate ad internati la cui gestione risulti meno impegnativa e la cui dimissione sia prevedibile nel medio-breve periodo.
5. Dagli elementi fin qui esposti, risulta evidente come la delibera lombarda abbia attribuito a Castiglione delle Stiviere un ruolo centrale: soluzione del tutto ragionevole, posto che si tratta, come autorevolmente riconosciuto, di una struttura di assoluta eccellenza.
6. Nonostante la delibera della Regione Lombardia rappresenti sicuramente un passo concreto verso l’attuazione della riforma, permangono seri dubbi sulla sua praticabilità.
Un primo profilo attiene alle tempistiche: vero è, come si è detto, che il termine per la chiusura delle vecchie strutture è stato prorogato di un anno (al 1° aprile 2014), tuttavia pare improbabile che si riesca a fare in pochi mesi ciò che non si è riusciti a fare in cinque anni (cioè dal 2008).
Un secondo profilo ha poi a che fare con il mancato snellimento o, per dire meglio, la situazione di attuale sovraffollamento in cui versano gli o.p.g.. Perché la riforma possa giungere in porto occorre aggredire le cause di questa situazione.
Una seconda causa, collegata alla prima, è rappresentata dall’inadeguatezza dei Dipartimenti di salute mentale (d.s.m.), che avrebbero dovuto assorbire il flusso in uscita dagli o.p.g..
7. In conclusione, qualche breve considerazione circa le prospettive della riforma.
Questa, dunque, l’ottica con la quale va letta la delibera della Regione Lombardia in esame: la conservazione, previa ristrutturazione, dell’o.p.g. di Castiglione delle Stiviere è a nostro avviso in linea con lo spirito della riforma. Anzi: la delibera fa tirare un sospiro di sollievo a chi si domandava, non senza preoccupazione, quale sarebbe stata la sorte di quella struttura.
Ed effettivamente, sarebbe stato del tutto inopportuno eliminare una realtà, unica in Italia, così ben funzionante: la conservazione di questo ospedale psichiatrico giudiziario fa sperare che esso possa fungere da modello per il ripensamento delle nuove strutture.
Quanto poi all’attuabilità della riforma in Lombardia, è ragionevole pensare che le progettate riqualificazioni delle varie strutture regionali sarà facilitata dall’esistenza sul territorio dell’o.p.g. di Castiglione delle Stiviere. È infatti plausibile ritenere che tale struttura ormai consolidata e ‘rodata’, che dovrà ospitare 120 dei 240 internati previsti nel programma, costituirà la principale risposta per il macro-bacino della Regione Lombardia. E forse, con una nota di cauto ottimismo, possiamo pensare che la riforma, almeno in questa regione, potrà realizzarsi – se non proprio entro il termine previsto dell’aprile 2014 – in tempi non eccessivamente remoti.